Art. 67
Procedura di comitato
In vigore dal 13 lug 2009
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall’ della decisione 71/306/CEE del Consiglio (26) («il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Per quanto riguarda la revisione delle soglie di cui all’, i termini previsti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane, in considerazione dei vincoli in materia di termini derivanti dalle modalità di calcolo e di pubblicazione di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, e all’, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’ della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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