Art. 65
Obblighi statistici
In vigore dal 13 lug 2009
Obblighi statistici
Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto conformemente all’ e relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori nell’anno precedente.
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