Art. 63 · Meccanismo correttore

Art. 63

Meccanismo correttore

In vigore dal 13 lug 2009
Meccanismo correttore 1.   La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla presente direttiva. 2.   La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati. 3.   Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione: a) la conferma che la violazione è stata riparata; b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; oppure c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione è stata sospesa dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti all’, paragrafo 1, lettera a). 4.   Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l’altro fondarsi sul fatto che la violazione presunta costituisce già l’oggetto di un ricorso giurisdizionale o di altro tipo o di un ricorso quale quello di cui all’, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza. 5.   In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di aggiudicazione d’appalto in parte o del tutto collegata all’oggetto della procedura precedente. Questa notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.
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