Art. 62
Termini
In vigore dal 13 lug 2009
Termini
1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell’, paragrafo 1, debba avvenire:
a)
prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:
—
l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma dell’, paragrafo 3, e degli , a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure
—
l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’, paragrafo 2, fatto salvo l’, paragrafo 3, di detta direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’, lettera c); e
b)
in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell’, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fatto salvo l’.
Storico versioni
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