Art. 60 · Privazione di effetti

Art. 60

Privazione di effetti

In vigore dal 13 lug 2009
Privazione di effetti 1.   Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti: a) se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito a norma della presente direttiva; b) in caso di violazione dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 2, qualora tale violazione abbia privato l’offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto, quando tale violazione si aggiunge ad una violazione dei titoli I o II, se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunità dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto; c) nei casi di cui all’, lettera c), secondo comma, qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro. 2.   Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale. Il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione a quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest’ultimo caso gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni alternative a norma dell’, paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l’organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative legate ad un interesse generale, connesso in primo luogo agli interessi di difesa e/o sicurezza, impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative legate ad un interesse generale ai sensi del primo comma soltanto se la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate. Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legata ad un interesse generale ai sensi del primo comma. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l’altro, i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell’operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti. Un contratto, comunque, non può essere considerato privo di effetti qualora le conseguenze di detta privazione mettano seriamente a repentaglio l’esistenza stessa di un programma di difesa o sicurezza più ampio indispensabile per garantire gli interessi di sicurezza di uno Stato membro. In tutti i suddetti casi, gli Stati membri prevedono invece l’applicazione di sanzioni alternative a norma dell’, paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), non si applichi quando: — l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita a norma della presente direttiva, — l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di cui all’ della presente direttiva in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto, e — il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso. 5.   Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), non si applichi quando: — l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, — l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell’appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all’, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino, e — il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
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