Art. 57 · Termine sospensivo

Art. 57

Termine sospensivo

In vigore dal 13 lug 2009
Termine sospensivo 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all’, paragrafo 4, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’. 2.   La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla presente direttiva non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto. Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può essere più oggetto di una procedura di ricorso. I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati. La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata: — da una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’, paragrafo 2, fatto salvo l’, paragrafo 3, e — da una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presente paragrafo.
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