Art. 53 · Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori

Art. 53

Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori

In vigore dal 13 lug 2009
Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori Nell’avviso di subappalto, l’aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, nonché ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacità richieste devono essere direttamente connesse all’oggetto del subappalto e i livelli di capacità richiesti devono essere commisurati con il medesimo. L’aggiudicatario non è tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, che nessuno dei subappaltatori partecipanti alla gara, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell’avviso di subappalto e impedirebbero quindi all’aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale.
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