Art. 50 · Ambito di applicazione

Art. 50

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 lug 2009
Ambito di applicazione 1.   Qualora, ai sensi dell’, paragrafi 3 e 4, si applichi il presente titolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che gli aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori applichino le disposizioni di cui agli in sede di aggiudicazione di appalti a terzi. 2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, né le imprese ad esse collegate. L’offerente include nella sua candidatura l’elenco completo di tali imprese. L’elenco è aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:81:oj#art-50