Art. 48 · Ricorso alle aste elettroniche

Art. 48

Ricorso alle aste elettroniche

In vigore dal 13 lug 2009
Ricorso alle aste elettroniche 1.   Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche. 2.   Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa. Alle stesse condizioni, possono ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro a norma dell’, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino. L’asta elettronica riguarda: — unicamente i prezzi quando l’appalto è attribuito al prezzo più basso, oppure — i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nel capitolato d’oneri, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. 3.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara. Il capitolato d’oneri comporta, tra l’altro, le seguenti informazioni: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell’oggetto dell’appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica ed eventualmente il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. 4.   Prima di procedere all’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L’invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora d’inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 5.   Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta presentata dall’offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’, paragrafo 2, primo comma. L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, nel corso dell’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula incorpora la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale è indicata nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. A tale scopo, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 6.   In ogni fase dell’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la loro classificazione rispettiva. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d’oneri. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono annunciare, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell’asta. Tuttavia, in nessun caso esse possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica. 7.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) in conformità della data e dell’ora preventivamente fissate, come indicato nell’invito a partecipare all’asta; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano nell’invito a partecipare all’asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; c) quando le fasi dell’asta fissate nell’invito a partecipare all’asta sono state completate. Se le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori decidono di dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase della medesima. 8.   Dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori aggiudicano l’appalto ai sensi dell’, in funzione dei risultati dell’asta elettronica stessa. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d’oneri.
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