Art. 42 · Capacità tecniche e/o professionali

Art. 42

Capacità tecniche e/o professionali

In vigore dal 13 lug 2009
Capacità tecniche e/o professionali 1.   Le capacità tecniche degli operatori economici possono di norma essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi: a) i) la presentazione dell’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d’arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore dall’autorità competente; ii) la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, in linea di massima, negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate: — quando il destinatario è stato un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, da certificati rilasciati o controfirmati dall’autorità competente, — quando il destinatario è stato un privato, da un’attestazione dell’acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell’operatore economico; b) l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti di lavori, di cui l’imprenditore disporrà per l’esecuzione dell’opera; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale; d) una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui l’operatore economico è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica dell’operatore economico e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità; e) nel caso di appalti di lavori, di servizi o di forniture che coprono anche lavori o servizi di posa e di installazione, l’indicazione dei titoli di studio e professionali dell’operatore economico e/o dei dirigenti dell’impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori; f) per gli appalti di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto; g) una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; h) una descrizione delle attrezzature, del materiale, dell’equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e/o delle fonti di approvvigionamento — con un’indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell’Unione — di cui dispone l’operatore economico per eseguire l’appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell’appalto; i) per quanto riguarda i prodotti da fornire, la presentazione di: i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore; ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante da riferimenti a determinate specifiche o norme; j) nel caso di appalti pubblici che fanno intervenire, richiedono o comportano informazioni classificate, delle prove della capacità di trattare, archiviare e trasmettere tali informazioni al livello di protezione richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. In assenza di armonizzazione a livello comunitario dei regimi nazionali di nulla osta di sicurezza, gli Stati membri possono prevedere che dette prove siano conformi alle pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in materia di nulla osta di sicurezza. Gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini in proprio e di tenerne conto, se stimato necessario. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può, se del caso, concedere ai candidati che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza un periodo addizionale per ottenerlo. In tal caso indica nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale essa va soddisfatta. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere all’autorità nazionale di sicurezza dello Stato del candidato o all’autorità di sicurezza designata di tale Stato di verificare la conformità dei locali e delle istallazioni che potranno essere utilizzati, le procedure industriali e amministrative che si seguiranno, le modalità di gestione dell’informazione e/o la situazione del personale suscettibile di essere impiegato per l’esecuzione dell’appalto. 2.   Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, far affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve in tal caso provare all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore che, per l’esecuzione dell’appalto, disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie. 3.   Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’ può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 4.   Nelle procedure di aggiudicazione di appalti aventi come oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la prestazione di servizi e/o l’esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. 5.   L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nel bando di gara le referenze, tra quelle elencate al paragrafo 1, che ha selezionato nonché le altre referenze che devono essere fornite. 6.   L’operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità tecnica e/o professionale mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.
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