Art. 40 · Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale

Art. 40

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale

In vigore dal 13 lug 2009
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale Al candidato al quale lo Stato membro di origine o di residenza imponga l’obbligo d’iscrizione ad un albo professionale o registro commerciale ai fini dell’esercizio della sua attività professionale può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione a detto albo o registro o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all’allegato VII, parte A, per gli appalti di lavori, e all’allegato VII, parte B, per gli appalti di forniture e all’allegato VII, parte C, per gli appalti di servizi. Gli elenchi di cui all’allegato VII sono indicativi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali modifiche ai propri albi o registri nonché ai mezzi di prova indicati in questi elenchi. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi, se i candidati devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi. Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
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