Art. 38 · Accertamento dell’idoneità dei candidati e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

Art. 38

Accertamento dell’idoneità dei candidati e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 13 lug 2009
Accertamento dell’idoneità dei candidati e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti 1.   L’aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli , tenuto conto dell’, previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli o 40, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 41 a 46 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono richiedere, conformemente agli , livelli minimi di capacità che i candidati devono possedere. La portata delle informazioni di cui agli e i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto. Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara. 3.   Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nei dialoghi competitivi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta o a dialogare. In questo caso: — le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo e, se del caso, il numero massimo di candidati che intendono invitare. Il numero minimo di candidati che intendono invitare non può essere inferiore a tre, — di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli di capacità minimi è inferiore al numero minimo, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. Se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, può sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell’, paragrafo 2, nonché dell’, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell’. Questa opzione non pregiudica la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura. 4.   Nel contesto di una procedura di aggiudicazione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può includere operatori economici diversi da quelli che hanno presentato una domanda di partecipazione, o candidati che non siano in possesso delle capacità richieste. 5.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
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