Art. 33 · Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

Art. 33

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

In vigore dal 13 lug 2009
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte 1.   Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori tengono conto, in particolare, della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 2.   Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni a decorrere dalla data dell’invio del bando di gara. Nelle procedure ristrette il termine minimo di ricezione delle offerte è di quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito. 3.   Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque non può mai essere inferiore a ventidue giorni. Il termine decorre dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Il termine ridotto di cui al primo comma è consentito a condizione che l’avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato IV, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che l’avviso di preinformazione sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio del bando di gara. 4.   Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato VI, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2, primo comma, possono essere ridotti di sette giorni. 5.   Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2, secondo comma, è possibile qualora l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore offra, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando in conformità dell’allegato VI, l’accesso diretto, illimitato e totale al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet sul quale tale documentazione è accessibile. Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 4. 6.   Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui all’, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. 7.   Qualora, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l’urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire: — un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato VI, punto 3, e — nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.
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