Art. 27 · Dialogo competitivo

Art. 27

Dialogo competitivo

In vigore dal 13 lug 2009
Dialogo competitivo 1.   Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possano avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo. 3.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 38 a 46 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell’appalto. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate da un candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. 4.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo. 5.   L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità. 6.   Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi d’informazione non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 7.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, l’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 8.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.
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