Art. 26 · Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Art. 26

Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

In vigore dal 13 lug 2009
Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara 1.   Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per adeguarle ai requisiti indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti di supporto ed al fine di individuare l’offerta migliore ai sensi dell’. 2.   Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 3.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso o meno a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
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