Art. 23 · Sicurezza dell’approvvigionamento

Art. 23

Sicurezza dell’approvvigionamento

In vigore dal 13 lug 2009
Sicurezza dell’approvvigionamento L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto) i suoi requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. A tale scopo, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può esigere che l’offerta contenga, fra l’altro, gli elementi seguenti: a) certificazione o documentazione la quale dimostri in modo soddisfacente per l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che l’offerente è in grado di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci connesse al contratto, inclusa qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati; b) l’indicazione di qualsiasi restrizione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore in materia di divulgazione, trasferimento o utilizzo dei prodotti o dei servizi o di qualsiasi risultato di tali prodotti e servizi che deriverebbe da intese sui controlli delle esportazioni o sulla sicurezza; c) certificazione o documentazione la quale dimostri che l’organizzazione e l’ubicazione della catena di approvvigionamento dell’offerente gli consentiranno di soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore in materia di sicurezza dell’approvvigionamento precisate nel capitolato d’oneri e l’impegno a garantire che eventuali cambiamenti della sua catena di approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto non incideranno negativamente sul rispetto di tali condizioni; d) l’impegno dell’offerente a predisporre e/o conservare la capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare; e) qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dalle autorità nazionali dell’offerente in materia di soddisfacimento di esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore che possano presentarsi a seguito di una situazione di crisi; f) l’impegno dell’offerente a garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell’appalto; g) l’impegno dell’offerente ad informare tempestivamente l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore di qualsiasi cambiamento verificatosi nella sua organizzazione, della sua catena di approvvigionamento o nella sua strategia industriale che possa incidere sugli obblighi nei confronti di tale amministrazione/ente. h) l’impegno dell’offerente a fornire all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore, secondo termini e condizioni da concordare, tutti i mezzi specifici necessari per la produzione di parti di ricambio, componenti, insiemi e attrezzature speciali di prova, compresi disegni tecnici, licenze e istruzioni per l’uso, qualora non sia più in grado di provvedere a tali forniture. Non può essere chiesto ad un offerente di ottenere da uno Stato membro un impegno che comprometterebbe la facoltà di tale Stato membro di applicare, in conformità del pertinente diritto internazionale o comunitario, i propri criteri nazionali in materia di autorizzazioni per l’esportazione, il trasferimento o il transito nella situazione vigente al momento di tale decisione di autorizzazione.
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