Art. 20 · Condizioni di esecuzione dell’appalto

Art. 20

Condizioni di esecuzione dell’appalto

In vigore dal 13 lug 2009
Condizioni di esecuzione dell’appalto Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto). Tali condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell’approvvigionamento richieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, in conformità degli , o a tenere conto di considerazioni ambientali o sociali.
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