Art. 20
Condizioni di esecuzione dell’appalto
In vigore dal 13 lug 2009
Condizioni di esecuzione dell’appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto). Tali condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell’approvvigionamento richieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, in conformità degli , o a tenere conto di considerazioni ambientali o sociali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:81:oj#art-20