Art. 13
Esclusioni specifiche
In vigore dal 13 lug 2009
Esclusioni specifiche
La presente direttiva non si applica ai seguenti casi:
a)
gli appalti per i quali l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza;
b)
gli appalti per attività d’intelligence;
c)
gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente da almeno due Stati membri per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra Stati membri, questi ultimi comunicano alla Commissione l’incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l’accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
d)
gli appalti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni;
e)
gli appalti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
f)
gli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo e concernenti:
i)
la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
ii)
lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; o
iii)
lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;
g)
i servizi di arbitrato e di conciliazione;
h)
i servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
i)
i contratti d’impiego;
j)
i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
Storico versioni
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