Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, né l’omologazione nazionale relativa ad un tipo di trattore per motivi riguardanti il livello sonoro all’orecchio del conducente se questo non supera i seguenti limiti: — 90 dB(A) misurati nelle condizioni previste dall’allegato I, o — 86 dB(A) misurati nelle condizioni previste dall’allegato II. 2.   Riguardo ai veicoli che non sono conformi alle prescrizioni fissate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva: — non possono rilasciare l’omologazione CE, — possono rifiutare l’omologazione nazionale. 3.   Riguardo ai veicoli nuovi che non sono conformi alle prescrizioni fissate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva: — cessano di considerare validi, ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della stessa direttiva, — possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione di tali veicoli nuovi. 4.   Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione o vietare la vendita, l’immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi riguardanti il livello sonoro all’orecchio del conducente se questo non supera i seguenti limiti: — 90 dB(A) misurati nelle condizioni previste dall’allegato I, o — 86 dB(A) misurati nelle condizioni previste dall’allegato II.
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