Art. 6
In vigore dal 13 lug 2009
1. Lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione CE, se constata la non conformità al tipo che ha omologato di vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei loro attacchi al trattore, muniti dello stesso marchio di omologazione CE, adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato.
Le autorità competenti di detto Stato membro informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono eventualmente comportare, quando la non conformità è grave e ripetuta, anche la revoca dell’omologazione CE.
Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell’esistenza di tale mancanza di conformità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un’omologazione CE accordata nonché i motivi di tale misura.
Storico versioni
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