Art. 8 · Norme tecniche

Art. 8

Norme tecniche

In vigore dal 13 lug 2009
Norme tecniche Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione e alle linee dirette. Tali norme garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L’Agenzia può formulare se del caso idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione, a norma dell’ della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai Servizi della Società dell’Informazione (15).
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