Art. 6
Solidarietà regionale
In vigore dal 13 lug 2009
Solidarietà regionale
1. Per proteggere la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale.
2. Tale cooperazione riguarda situazioni che comportano o che possono comportare, nel breve termine, una grave perturbazione dell’approvvigionamento che colpisce uno Stato membro. Essa comprende:
a)
il coordinamento delle misure di emergenza nazionali di cui all’ della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale (14);
b)
l’individuazione e, se del caso, lo sviluppo o l’ammodernamento delle interconnessioni delle reti di energia elettrica e di gas naturale; e
c)
le condizioni e le modalità pratiche dell’assistenza reciproca.
3. La Commissione e gli altri Stati membri sono tenuti informati di tale cooperazione.
4. La Commissione può adottare orientamenti per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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