Art. 50 · Procedura di revisione

Art. 50

Procedura di revisione

In vigore dal 13 lug 2009
Procedura di revisione Qualora nella relazione di cui all’, paragrafo 6 la Commissione giunga alla conclusione che, data l’efficacia con cui l’accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all’obiettivo perseguito, lo Stato membro in questione può chiedere alla Commissione di essere esentato dal requisito in questione. Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata. Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della presente direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.
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