Art. 49
Mercati emergenti e isolati
In vigore dal 13 lug 2009
Mercati emergenti e isolati
1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli e/o 38. È considerata fornitore principale un’impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. Una tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una delle condizioni di cui al presente comma. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.
Cipro può derogare agli e/o 38. Tale deroga scade dal momento in cui Cipro non è considerato mercato isolato.
Gli e/o 38 non si applicano all’Estonia, alla Lettonia, e/o alla Finlandia finché ciascuno di questi Stati membri non sarà collegato direttamente al sistema interconnesso di qualsiasi Stato membro diverso dall’Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania e dalla Finlandia. Il presente comma lascia impregiudicate le deroghe di cui al primo comma.
2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell’attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli , all’, paragrafi 1 e 3, all’, all’, all’, paragrafo 5, agli , all’, paragrafo 1 e/o all’. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.
Cipro può derogare agli , all’, paragrafi 1 e 3, agli , all’, paragrafo 5, agli , all’, paragrafo 1 e/o all’. Tale deroga scade nel momento in cui Cipro non è considerato mercato emergente.
3. Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, primo comma, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un’apertura del mercato pari almeno al 33 % del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. L’, paragrafo 1), lettera b) si applica due anni dopo tale scadenza e l’, paragrafo 1), lettera c) si applica tre anni dopo la stessa. Fintantoché si applica l’, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo può decidere di non applicare l’ per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.
4. Qualora l’attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea agli , all’, paragrafi 1 e 3, agli , all’, paragrafo 5, agli , all’, paragrafo 1 e/o all’, per gli sviluppi nell’ambito di tale zona.
5. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l’altro, dei criteri seguenti:
—
necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;
—
entità e prospettive di ritorno degli investimenti necessari;
—
dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;
—
prospettive del mercato del gas in questione;
—
dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e fattori socioeconomici e demografici.
Per l’infrastruttura del gas diversa dall’infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non supera i dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.
Per l’infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a venti anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detta infrastruttura.
6. L’ non si applica a Cipro, Lussemburgo e/o Malta.
7. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
8. La Grecia può derogare agli e/o 38 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.
Storico versioni
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