Art. 48 · Deroghe per quanto riguarda gli impegni «take-or-pay»

Art. 48

Deroghe per quanto riguarda gli impegni «take-or-pay»

In vigore dal 13 lug 2009
Deroghe per quanto riguarda gli impegni «take-or-pay» 1.   Se un’impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all’autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all’applicazione dell’. In base alla preferenza degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all’impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un’impresa di gas naturale rifiuti l’accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall’impresa al fine di risolvere tale problema. Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto del paragrafo 3, lo Stato membro o l’autorità competente designata può decidere di concedere una deroga. 2.   Lo Stato membro o l’autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Tali informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all’autorità competente designata in questione di modificare o revocare la decisione relativa alla concessione della deroga. Se lo Stato membro o l’autorità competente designata in questione non dà seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di consulenza di cui all’, paragrafo 2. La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 3.   Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l’autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri: a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale; b) necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento; c) posizione dell’impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato; d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei; e) data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato; f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema; g) misura in cui, nell’accettare gli impegni «take-or-pay» in questione, l’impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà; h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi i) i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti «take-or-pay» stipulati prima del 4 agosto 2003 non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas «take-or-pay», o se il contratto di acquisto di gas «take-or-pay» in questione può essere adeguato o l’impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi. 4.   Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non rifiutano o non rifiutano più a lungo l’accesso al sistema a causa di impegni «take-or-pay» assunti in un contratto d’acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l’osservanza delle pertinenti disposizioni degli articoli da 32 a 44. 5.   Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 6.   La Commissione presenta, entro il 4 agosto 2008, una relazione di valutazione in ordine all’esperienza maturata nell’applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.
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