Art. 46
Misure di salvaguardia
In vigore dal 13 lug 2009
Misure di salvaguardia
1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.
2. Tali misure devono praticare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune.
Storico versioni
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