Art. 41
Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione
In vigore dal 13 lug 2009
Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione
1. L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:
a)
stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;
b)
garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa di gas naturale, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;
c)
cooperare con l’autorità di regolamentazione o con le autorità degli altri Stati membri interessati e con l’Agenzia relativamente alle questioni transfrontaliere;
d)
osservare ed attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia e della Commissione;
e)
presentare annualmente una relazione sull’attività svolta e sull’esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all’Agenzia ed alla Commissione. Dette relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti relativamente a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;
f)
provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura;
g)
vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella relazione annuale, un’analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all’, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;
h)
vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell’approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;
i)
vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e garantire l’osservanza, da parte delle imprese di gas naturale, degli obblighi in materia di trasparenza;
j)
vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;
k)
controllare l’emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità nazionali della concorrenza in merito a tali pratiche;
l)
rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti di approvvigionamento con possibilità di interruzione nonché i contratti a lungo termine a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le politiche comunitarie;
m)
vigilare sul tempo impiegato dai gestori del sistema di trasporto e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;
n)
vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all’. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell’, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe;
o)
garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano effettive e applicate;
p)
pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all’ e fornire, ove opportuno, tali raccomandazioni alle autorità preposte alla tutela della concorrenza;
q)
garantire l’accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato di facile comprensione armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l’accesso tempestivo per tutti i clienti ai dati di cui alla lettera h) dell’allegato I;
r)
vigilare sull’applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009;
s)
vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio ricade nell’ambito d’applicazione dell’, paragrafo 3 o 4; e
t)
vigilare sull’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’;
u)
contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale.
2. Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse dall’autorità di regolamentazione. In tal caso le informazioni risultanti dall’esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell’autorità di regolamentazione.
Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l’autorità di regolamentazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.
Le approvazioni concesse da un’autorità di regolamentazione o dall’Agenzia ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l’uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell’autorità di regolamentazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.
3. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell’, l’autorità di regolamentazione:
a)
controlla l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistemi indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 4, lettera d);
b)
controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistemi indipendente e il proprietario del sistema di trasporto in modo da assicurare che il gestore di sistemi indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;
c)
fatta salva la procedura di cui all’, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistemi indipendente;
d)
provvede affinché le tariffe per l’accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un corrispettivo adeguato per l’utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza; e
e)
procede a ispezioni, anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistemi indipendente:
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:
a)
il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale;
b)
il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati del gas e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l’autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con i regolatori del mercato finanziario o con la Commissione nello svolgimento di un’indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;
c)
il potere di ottenere dalle imprese di gas naturale tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l’accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;
d)
il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas naturale che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre l’imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto o fino al 10 % del fatturato annuo dell’impresa verticalmente integrata al gestore del sistema di trasporto o all’impresa verticalmente integrata, a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e
e)
adeguati diritti di condurre inchieste e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 11 e 12.
5. Oltre ai compiti e ai poteri ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore del sistema di trasporto a norma del capitolo IV, all’autorità di regolamentazione saranno attribuiti almeno i seguenti compiti e poteri:
a)
imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d) per comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;
b)
controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto e l’impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;
c)
agire in qualità di organo responsabile per la risoluzione delle controversie sorte tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;
d)
controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto;
e)
approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;
f)
chiedere giustificazioni all’impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell’, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;
g)
procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell’impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto; e
h)
attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell’ in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell’impresa verticalmente integrata.
6. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per:
a)
la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL;
b)
la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia. I servizi di bilanciamento sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati su criteri obiettivi; e
c)
l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.
7. Le metodologie o le condizioni di cui al paragrafo 6 sono pubblicate.
8. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
9. Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all’interno delle reti di trasporto del gas, compresi gli interconnettori, e l’attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto o gli operatori di mercato presentano alle autorità nazionali di regolamentazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l’assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole.
10. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio, di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell’, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasporto e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasporto e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive si discostino da quelle provvisorie.
11. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio, di GNL o di distribuzione in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l’autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora le autorità di regolamentazione richiedano ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere prorogato ulteriormente con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.
12. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre ricorso avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, qualora l’autorità di regolamentazione debba procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.
13. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 82.
14. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.
15. I reclami di cui ai paragrafi 11 e 12 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e/o nazionale.
16. Le decisioni delle autorità di regolamentazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
17. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.
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