Art. 37 · Apertura del mercato e reciprocità

Art. 37

Apertura del mercato e reciprocità

In vigore dal 13 lug 2009
Apertura del mercato e reciprocità 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei includano: a) fino al 1o luglio 2004, i clienti idonei di cui all’ della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (19). Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei; b) a partire dal 1o luglio 2004 tutti i clienti non civili; c) a partire dal 1o luglio 2007, tutti i clienti. 2.   Per evitare squilibri nell’apertura dei mercati del gas: a) i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo nel sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è idoneo in entrambi i sistemi interessati; e b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell’interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda di uno degli Stati membri sede dei due sistemi.
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