Art. 36 · Nuove infrastrutture

Art. 36

Nuove infrastrutture

In vigore dal 13 lug 2009
Nuove infrastrutture 1.   Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli e dell’, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni: a) l’investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti; b) il livello del rischio connesso all’investimento deve essere tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga; c) l’infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata; d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura, e e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o l’efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l’infrastruttura è collegata. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas. 3.   L’autorità di regolamentazione di cui al capitolo VIII può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Quando l’infrastruttura di cui trattasi è situata nel territorio di più Stati membri, l’Agenzia può presentare un parere consultivo alle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, che può essere usato come base per la loro decisione, entro due mesi dalla data in cui la richiesta della deroga è stata ricevuta dall’ultima di tali autorità di regolamentazione. Qualora tutte le autorità di regolamentazione siano d’accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall’ultima delle autorità di regolamentazione, informano l’Agenzia di tale decisione. L’Agenzia esercita i compiti conferiti alle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati dal presente articolo: a) se tutte le autorità di regolamentazione interessate non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un termine di sei mesi dalla data in cui la richiesta di deroga è stata ricevuta dall’ultima delle suddette autorità; oppure b) su richiesta congiunta delle autorità di regolamentazione interessate. Tutte le autorità di regolamentazione interessate possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del terzo comma sia prorogato fino a tre mesi. 5.   Prima di prendere una decisione, l’Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate ed i richiedenti. 6.   Una deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la capacità della nuova infrastruttura o dell’infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità. Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell’esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali. Prima di concedere una deroga l’autorità di regolamentazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l’assegnazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell’infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l’assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L’autorità di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l’obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell’infrastruttura abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), l’autorità di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità. La decisione di deroga, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata. 7.   Nonostante il paragrafo 3, gli Stati membri possono disporre che la loro autorità di regolamentazione o l’Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano al pertinente organo nello Stato membro, ai fini di una decisione formale, un parere sulla domanda di deroga. Il parere è pubblicato assieme alla decisione. 8.   Non appena riceve una domanda di deroga, l’autorità di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L’autorità competente notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permetterle di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare: a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l’autorità nazionale di regolamentazione concede o rifiuta la deroga, con un’indicazione del paragrafo 1 che comprenda il punto o i punti pertinenti di detto paragrafo su cui si fonda tale decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga; b) l’analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale in seguito alla concessione della deroga; c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell’infrastruttura del gas per cui è concessa la deroga; d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate, e e) il contributo dell’infrastruttura alla diversificazione dell’approvvigionamento di gas. 9.   Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all’autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Detto periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell’autorità di regolamentazione. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, il termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell’autorità di regolamentazione ovvero a meno che l’autorità di regolamentazione non abbia informato la Commissione, con comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa. L’autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione. La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. L’approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga perde effetto due anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell’infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, l’infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona cui la deroga è stata concessa. 10.   La Commissione può adottare orientamenti per l’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per la determinazione della procedura da seguire ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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