Art. 32 · Accesso dei terzi

Art. 32

Accesso dei terzi

In vigore dal 13 lug 2009
Accesso dei terzi 1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell’ dall’autorità di regolamentazione di cui all’, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. 2.   I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto. 3.   Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine purché siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità.
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