Art. 3
Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
In vigore dal 13 lug 2009
Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale della Comunità parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema.
3. Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può riferirsi alla povertà energetica e, tra l’altro, al divieto di interruzione delle forniture a tali clienti in momenti critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure adeguate per la tutela dei clienti finali nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati al sistema del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare di fatto fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I.
4. Gli Stati membri adottano misure adeguate, ad esempio formulando piani di azione nazionali in materia energetica, fornendo le prestazioni dei sistemi di sicurezza sociale volte a garantire il necessario approvvigionamento di gas ai clienti vulnerabili o fornendo un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non pregiudicano l’effettiva apertura del mercato di cui all’ è il funzionamento del mercato e sono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità del paragrafo 11 del presente articolo. Detta notifica non comprende le misure adottate nell’ambito del sistema di sicurezza sociale generale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti allacciati alla rete del gas abbiano il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. A tale riguardo, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non costituiscano un ostacolo nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro.
6. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane; e
b)
i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) del primo comma siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.
7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.
8. Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia disposto in tal senso, l’autorità di regolamentazione raccomandano vivamente che le imprese di gas naturale ottimizzino l’utilizzo del gas naturale, ad esempio fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative o introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
9. Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far capo a sportelli generali di informazione dei consumatori.
Gli Stati membri garantiscono che sia predisposto un meccanismo indipendente come un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori al fine di assicurare un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione stragiudiziale delle controversie.
10. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell’ in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.
11. Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.
12. La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale una lista di controllo per i consumatori di energia chiara e concisa contenente informazioni pratiche sui loro diritti. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di gas naturale o i gestori dei sistemi di distribuzione, in cooperazione con l’autorità di regolamentazione, adottino le necessarie misure per fornire a tutti i loro clienti una copia della lista di controllo per i consumatori di energia e garantiscono che essa sia resa pubblicamente disponibile.
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