Art. 28
Sistemi di distribuzione chiusi
In vigore dal 13 lug 2009
Sistemi di distribuzione chiusi
1. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino un sistema che distribuisce gas all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condiviso geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili in quanto sistema di distribuzione chiuso, se:
a)
per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati; oppure
b)
il sistema distribuisce gas principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi correlate.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso dall’obbligo, previsto dall’, paragrafo 1, che le tariffe o le metodologie di calcolo delle stesse siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’.
3. Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all’, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.
4. L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un’esenzione di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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