Art. 25 · Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

Art. 25

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

In vigore dal 13 lug 2009
Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione 1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica. 2.   In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate. 3.   Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso. 4.   Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l’uso dello stesso. 5.   Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite secondo una metodologia compatibile con l’, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:73:oj#art-25