Art. 13 · Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL

Art. 13

Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL

In vigore dal 13 lug 2009
Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL 1.   Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a: a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio; b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate; c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso; e d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema. 2.   Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas. 3.   Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione. 4.   Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione. 5.   I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l’energia utilizzata per l’adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
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