Art. 12
Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL
In vigore dal 13 lug 2009
Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL
Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL.
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