Art. 11 · Certificazione in relazione ai paesi terzi

Art. 11

Certificazione in relazione ai paesi terzi

In vigore dal 13 lug 2009
Certificazione in relazione ai paesi terzi 1.   Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l’autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione. L’autorità di regolamentazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasporto o di un gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi. 2.   Il gestore dei sistemi di trasporto notifica all’autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasporto o del gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi. 3.   L’autorità di regolamentazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasporto entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato: a) che l’entità interessata ottempera alle prescrizioni di cui all’; e b) all’autorità di regolamentazione o ad un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità. Nell’esaminare la questione l’autorità di regolamentazione o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto: i) dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico; ii) dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario; e iii) di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato. 4.   L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. 5.   Gli Stati membri prevedono che, prima che l’autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione sul se: a) l’entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all’; e b) il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità. 6.   La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità nazionale di regolamentazione oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima. Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’Agenzia, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di due mesi può essere prorogato di due mesi. In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione. 7.   Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto: a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo o dei paesi terzi interessati, e b) dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento. 8.   L’autorità nazionale di regolamentazione dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblici, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa. 9.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto comunitario. 10.   La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 11.   Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell’.
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