Art. 10 · Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto

Art. 10

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto

In vigore dal 13 lug 2009
Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto 1.   Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto, è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’ del regolamento (CE) n. 715/2009. 2.   Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all’, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   I gestori di sistemi di trasporto notificano all’autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all’. 4.   Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’ da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione: a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasporto a norma del paragrafo 3; b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell’, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure c) su richiesta motivata della Commissione. 5.   Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6. 6.   L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 715/2009. 7.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo. 8.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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