Art. 9 · Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

Art. 9

Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

In vigore dal 13 lug 2009
Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012: a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione; b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate: i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura; c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura; e d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura sia all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione. 2.   I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare: a) il potere di esercitare diritti di voto; b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure c) la detenzione di una quota di maggioranza. 3.   Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l’espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» comprende la nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (17), e le espressioni «gestore di sistemi di trasmissione» e «sistema di trasmissione» comprendono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di detta direttiva. 4.   Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle lettere b) e c) del paragrafo 1 fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata. 5.   L’obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistemi indipendente ai sensi dell’ o come gestore dei sistemi di trasmissione indipendente ai fini del capo V. 6.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’, acquisite da un gestore di sistemi di trasmissione che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura. 8.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. In tal caso, lo Stato membro interessato: a) designa un gestore di sistemi indipendente a norma dell’; oppure b) si conforma alle disposizioni del capo V. 9.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un’indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni del capo V, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. 10.   Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, essa è certificata secondo le procedure di cui all’, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all’ del regolamento (CE) n. 714/2009, a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un’indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni del capo V. 11.   A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1. 12.   Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non devono in nessun caso potere, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.
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