Art. 7 · Procedura di autorizzazione per nuove capacità

Art. 7

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

In vigore dal 13 lug 2009
Procedura di autorizzazione per nuove capacità 1.   Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione. 2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione dei criteri opportuni, gli Stati membri tengono in considerazione: a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura; b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica; c) la protezione dell’ambiente; d) l’assetto del territorio e la localizzazione; e) l’uso del suolo pubblico; f) l’efficienza energetica; g) la natura delle fonti primarie; h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese; i) la conformità alle misure adottate in forza dell’; j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell’obiettivo generale della Comunità di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 di cui all’, paragrafo 1 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (16); e k) il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati. Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche. Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all’assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato. 4.   I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell’autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.
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