Art. 47
Relazione
In vigore dal 13 lug 2009
Relazione
1. Entro il 4 agosto 2004, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione sullo stato di attuazione comprende almeno i seguenti aspetti:
a)
l’esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell’energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;
b)
la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell’energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell’apertura del mercato dell’energia elettrica per i consumatori;
c)
un’analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell’approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l’equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;
d)
sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;
e)
l’attuazione della deroga prevista all’, paragrafo 4 in vista di una possibile revisione della soglia;
f)
una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di energia elettrica e l’accesso alle reti di tali paesi;
g)
la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva; e
h)
il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull’etichettatura energetica di cui all’, paragrafo 9 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.
Ove opportuno, la relazione sullo stato di attuazione può contenere raccomandazioni, per quanto riguarda, in particolare, l’ambito di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, in particolare, il modo in cui le informazioni sull’impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettrica a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta la Comunità, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l’accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.
2. Ogni due anni, la relazione sullo stato di attuazione di cui al paragrafo 1 comprende anche un’analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell’energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.
3. Entro il 3 marzo 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro della valutazione generale, una relazione specifica dettagliata che permette di valutare in che misura i requisiti in materia di separazione di cui al capo V sono riusciti ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione usando come parametro la separazione effettiva ed efficace.
4. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri: accesso alla rete equo e non discriminatorio, regolamentazione efficace, sviluppo della rete finalizzato a soddisfare le esigenze del mercato, incentivazione non distorsiva degli investimenti, sviluppo dell’infrastruttura di interconnessione, effettiva concorrenza sui mercati energetici della Comunità nonché sicurezza dell’approvvigionamento nella Comunità.
5. Ove opportuno e, in particolare, se la relazione specifica dettagliata di cui al paragrafo 3 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 3 marzo 2014, proposte intese ad assicurare la piena indipendenza effettiva dei gestori dei sistemi di trasmissione.
6. Entro il 1o gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno dell’energia elettrica. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:
—
l’esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,
—
l’esistenza di un’efficace regolamentazione,
—
lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,
—
in quale misura i vantaggi dell’apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale,
—
in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,
—
in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,
—
l’evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato, e
—
l’esperienza maturata nell’applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l’effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all’indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.
Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.
Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1o luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.
Storico versioni
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