Art. 43
Parità di condizioni
In vigore dal 13 lug 2009
Parità di condizioni
1. Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni devono essere compatibili con il trattato, in particolare l’, e con la normativa comunitaria.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono essere proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.
3. La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro questo termine di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti delle misure notificate.
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