Art. 38 · Regolamentazione delle questioni transfrontaliere

Art. 38

Regolamentazione delle questioni transfrontaliere

In vigore dal 13 lug 2009
Regolamentazione delle questioni transfrontaliere 1.   Le autorità di regolamentazione si consultano e cooperano strettamente, e si scambiano tra di loro e con l’Agenzia tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L’autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall’autorità che le comunica. 2.   Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per: a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse dell’energia elettrica e l’assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all’interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri; b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato; e c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione. 3.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. 4.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche. 5.   La Commissione può adottare orientamenti in merito all’estensione dell’obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l’Agenzia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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