Art. 32 · Accesso di terzi

Art. 32

Accesso di terzi

In vigore dal 13 lug 2009
Accesso di terzi 1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. 2.   Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all’ e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l’utente del sistema a cui sia stato negato l’accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolamentazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione.
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