Art. 3 · Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

Art. 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

In vigore dal 13 lug 2009
Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori 1.   Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. 2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l’obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti. Il primo comma è attuato in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacola l’apertura del mercato prevista dall’. 4.   Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di elettricità da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro. 5.   Gli Stati membri provvedono a che: a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane; b) i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo. 6.   Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria. 7.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. In questo contesto, ciascun Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di elettricità a detti clienti nei periodi critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore con facilità. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I. 8.   Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali la formulazione di piani di azione nazionali in materia di energia, le prestazioni a titolo dei regimi previdenziali volte a garantire il necessario approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l’apertura del mercato prevista all’ e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità delle disposizioni del paragrafo 15 del presente articolo. Detta notifica può altresì comprendere le misure avviate nell’ambito del sistema di previdenza sociale generale. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali: a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall’impresa fornitrice nell’anno precedente in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale; b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, in cui siano messe a disposizione del pubblico le informazioni sull’impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell’anno precedente; c) le informazioni concernenti i loro diritti per quanto riguarda le vie di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Con riguardo alle lettere a) e b) del presente comma, per l’energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell’energia o importata da un’impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall’impresa in questione nell’anno precedente. L’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili e siano fornite, a livello nazionale, in un modo facilmente confrontabile. 10.   Se del caso, gli Stati membri attuano misure per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale e della tutela ambientale, comprese le misure di efficienza energetica/gestione della domanda e gli strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare, queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione. 11.   Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l’autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche di ottimizzare l’uso dell’elettricità, ad esempio fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative o, ove opportuno, introducendo sistemi di misurazione e reti intelligenti. 12.   Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori. 13.   Gli Stati membri garantiscono che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie. 14.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli e/o 34 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato. 15.   Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. 16.   La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori, le imprese elettriche e le parti sociali, e sulla base dei progressi sinora conseguiti, una lista di controllo per i consumatori di energia chiara e concisa contenente informazioni pratiche sui loro diritti. Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di energia elettrica o i gestori dei sistemi di distribuzione, in collaborazione con l’autorità di regolamentazione, adottino le necessarie misure per trasmettere a tutti i loro consumatori una copia della lista di controllo per i consumatori di energia e garantiscono che essa sia resa pubblica.
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