Art. 24 · Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Art. 24

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

In vigore dal 13 lug 2009
Designazione dei gestori del sistema di distribuzione Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.
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