Art. 23 · Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione

Art. 23

Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione

In vigore dal 13 lug 2009
Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione 1.   Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità nazionale di regolamentazione. 2.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di una nuova centrale elettrica a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasporto. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni. 3.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterà costi supplementari collegato alla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.
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