Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «generazione»: la produzione di energia elettrica; 2) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica; 3) «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura; 4) «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica; 5) «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura; 6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica; 7) «cliente»: il cliente grossista e finale di energia elettrica; 8) «cliente grossista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita; 9) «cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio; 10) «cliente civile»: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali; 11) «cliente non civile»: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti; 12) «cliente idoneo»: il cliente che è libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’; 13) «interconnector»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche; 14) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector; 15) «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei; 16) «priorità economica»: la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici; 17) «servizio ausiliare»: il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione; 18) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da un sistema di trasmissione o distribuzione; 19) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti; 20) «impresa elettrica integrata»: un’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente; 21) «impresa verticalmente integrata»: un’impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica; 22) «impresa collegata»: un’impresa collegata ai sensi dell’ della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull’, paragrafo 2, lettera g) (*1) del trattato e relativa ai conti consolidati (13), e/o un’impresa associata ai sensi dell’, paragrafo 1 di detta direttiva, e/o un’impresa appartenente agli stessi soci; 23) «impresa orizzontalmente integrata»: un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un’altra attività che non rientra nel settore dell’energia elettrica; 24) «procedura di gara di appalto»: procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti; 25) «programmazione a lungo termine»: programmazione, in un’ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti; 26) «piccolo sistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi; 27) «microsistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi; 28) «sicurezza»: la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica; 29) «efficienza energetica/gestione della domanda»: un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l’opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell’impatto positivo sull’ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell’approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione; 30) «fonti energetiche rinnovabili»: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas); 31) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione; 32) «contratto di fornitura di energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull’energia elettrica; 33) «strumenti derivati sull’energia elettrica»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari (14), collegato all’energia elettrica; 34) «controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso: a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa; b) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un’impresa; 35) «impresa elettrica»: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni.
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