Art. 18 · Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

Art. 18

Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

In vigore dal 13 lug 2009
Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione 1.   Fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza ai sensi dell’, il gestore del sistema di trasmissione dispone: a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione; e b) del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale. 2.   Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico. 3.   Le affiliate dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata. 4.   La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente al presente capo. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’. 5.   Nell’espletamento dei compiti di cui all’ e all’, paragrafo 2 della presente direttiva e nell’osservanza degli del regolamento (CE) n. 714/2009, i gestori del sistema di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura. 6.   Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’autorità di regolamentazione su richiesta. 7.   Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all’approvazione dell’autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata. 8.   Il gestore del sistema di trasmissione informa l’autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all’, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti. 9.   L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi. 10.   Un’impresa certificata conforme ai requisiti del presente capo dall’autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all’ o 11 della presente direttiva e all’ del regolamento (CE) n. 714/2009.
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