Art. 10 · Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

Art. 10

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

In vigore dal 13 lug 2009
Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione 1.   Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’ del regolamento (CE) n. 714/2009. 2.   Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all’, secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   I gestori di sistemi di trasmissione notificano all’autorità di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni dell’. 4.   Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull’osservanza delle prescrizioni dell’ da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza essi avviano una procedura di certificazione: a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3; b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di concretare una violazione dell’, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure c) su una richiesta motivata della Commissione. 5.   Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6. 6.   L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n.714/2009. 7.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo. 8.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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