Art. 5

Art. 5

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: — rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, o — rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, se l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa è conforme alle prescrizioni della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, per motivi riguardanti l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se non sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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